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NASPI, come funziona

La Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) è la nuova indennità di disoccupazione, erogata a favore dei lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente l’occupazione. Per poterne usufruire è necessario avere alcuni requisiti e farne domanda.

Chi ha diritto alla NASPI 

A chi spetta la NASpI? Hanno diritto all’indennità di disoccupazione:
  • Lavoratori dipendenti;
  • Apprendisti;
  • Soci di cooperativa purché abbiano instaurato un rapporto subordinato.
  • Personale artistico sempre se a contratto subordinato;
  • Dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione (ad esempio precari della scuoladocenti e supplenti)

Mentre NON possono farne richiesta:

  • i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
  • gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa
  • I lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto.

I requisiti necessari per chiedere la NASPI

Spetta in presenza dei seguenti requisiti:

  • Stato di disoccupazione involontario, la perdita del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore;
  • Requisito contributivo di almeno 13 settimane di contribuzione versata nei 4 anni precedenti al licenziamento;
  • Requisito lavorativo, almeno 30 giorni di occupazione effettiva nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.

Presentando o inviando la domanda state, contestualmente, dichiarando la vostra disponibilità immediata allo svolgimento di attività lavorativa (DID) e entro 15 giorni dovrete presentarvi al Centro per l’Impiego per aderire al patto di servizio e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.

Mi sono licenziato, mi spetta la disoccupazione?
Se il rapporto di lavoro si è interrotto a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale non si ha diritto alla NASpI, ma fanno eccezione:
  • La lavoratrice che si dimette durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio);
  • Una risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro;
  • Licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento;
  • Licenziamento volontario a seguito del rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.
Inoltre si potrà fare richiesta di indennità di disoccupazione nei casi di “dimissioni per giusta causa“, cioè quando le dimissioni non sono una libera scelta del lavoratore ma la conseguenza di comportamenti altrui, che non rendono possibile il proseguimento del rapporto di lavoro.
I casi riconosciuti sono:
  • mancato pagamento della retribuzione;
  • aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • mobbing;
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda;
  • spostamento del lavoratore da una sede aziendale ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”;.
  • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Alla domanda andrà allegata la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui risulti la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti di un comportamento illecito del datore di lavoro, nonché altri documenti quali diffide, esposti, denunce, citazioni, sentenze od ogni altro documento idoneo, e deve impegnarsi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale.
Se le dimissioni sono dovute al mancato pagamento della retribuzione, il lavoratore non dovrà più allegare alcuna dichiarazione da cui risulti la volontà di “difendersi in giudizio”.
Se l’esito della controversia non riconosce la giusta causa di dimissioni, l’Inps recupererà l’indennità eventualmente corrisposta, così come già avviene nel caso in cui il lavoratore, a seguito di licenziamento giudicato illegittimo, viene reintegrato nel posto di lavoro.
In generale, in questi casi vi consigliamo di affidarvi a un patronato o CAF per l’invio della domanda, in modo da essere certi di averne diritto e per essere seguiti in maniera corretta.

Come si fa la domanda per la NASPI 

La domanda per il riconoscimento dell’indennità di disoccupazione deve essere inviata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti modi:

  • WEB: dal sito INPS cliccando sul bottone “accedi al servizio”. Per poter avviare la pratica avrete bisogno del PIN dispositivo (leggi come ottenere il Pin inps);
  • Telefonicamente chiamando il Contact Center al numero 803164 gratuito da rete fissa oppure 06164164 da rete mobile;
  • Enti di Patronato

La domanda deve essere presentata entro sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto lavorativo, che decorre:

  • dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa;
  • dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità indennizzabile, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua. Nell’ipotesi in cui si verifichi un evento di malattia comune indennizzabile o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall’INAIL, insorto entro i sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il termine rimane sospeso per la durata dell’evento;
  • dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato, quando questo sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, quando questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate.

Quanto dura la NASpI?

 L’indennità viene pagata mensilmente dall’INPS e spetta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni, senza tenere conto dei periodi coperti da contributi figurativi che hanno già dato luogo al pagamento di prestazioni di disoccupazione, anche se pagate in un’unica soluzione anticipata.

A quanto ammonta la NASpI? 

L’indennità di disoccupazione è calcolata in base alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per le settimane di contribuzione e moltiplicata per il coefficiente di 4.33 e sarà pari:
  • al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT
  • al 75% dell’importo stabilito sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195,00, se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge (per l’anno 2018 pari ad € 1.314,30).

A partire dal 4° mese (91° giorno di prestazione) all’indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese.
Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Familiare se richiesti e spettanti.

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